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Le News di AB Certificazione
PERCHE' FAR VERIFICARE DA UN ENTE TERZO INDIPENDENTE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 231
Il D.Lgs 231:2001 ha rivoluzionato la normativa italiana, estendendo la responsabilità in sede penale anche alle aziende, per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone in posizione apicale o subordinata. In caso di reato sarà quindi responsabile in sede penale sia la persona fisica sia la persona giuridica (azienda, ente, associazione, ecc).
Il decreto prevede una sistema sanzionatorio molto pesante di carattere sia pecuniario sia interdittivo per le imprese, con sanzioni oltre 1.000.000 di euro e interdizione sino ad un anno dell’attività.
4. Agenzie pubbliche (ASL)
6. Enti pubblici autarchici (INPS, INAIL, ISTAT, ecc)
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
1. dell’obbligatorietà per alcune casistiche
4. delle relazioni con altre normative, quali quelle relativi alla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla privacy, alla tracciabilità dei flussi finanziari, degli appalti pubblici, o norme tecniche (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 26000, ecc)
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DVR PER AZIENDE CON MENO DI 10 DIPENDENTI
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.L. 12 maggio 2012 n. 57, contenente il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate.
Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure standardizzate, il cui utilizzo per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. In assenza di queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1° luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L’avvicinarsi di questa scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla proroga prevista dal nuovo decreto legge.
Il D.L. 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio, prevede all’articolo 1 comma 2: per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
Vediamo quindi la nuova versione dell’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08: i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
Il decreto legge prevede inoltre un ulteriore rinvio per l’applicazione del Decreto 81 ad alcuni ambiti lavorativi indicati nell’articolo 3 comma 2 (settori ferroviario, marittimo e portuale).
Infatti, senza una ulteriore proroga del termine del 15 maggio 2012 (48 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo dovuto all'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.
Ricordiamo che l’articolo 3 comma 2, prima della modifica del nuovo decreto legge, prevedeva: […] Con i successivi decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, […] si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevedeva l’applicazione incondizionata del D.Lgs 81/08 a questi settori in caso di mancata approvazione dei decreti di coordinamento: Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
Il D.L. 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio, al fine di “scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori”, prevede quindi all’articolo 1 comma 1: all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";
b) le parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse.
L’articolo 3 comma 3 è perciò cambiato in questo modo: fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione;
Il nuovo decreto legge, eliminando la frase “decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto” sposta quindi l’applicazione del Decreto 81 a questi settori al futuro recepimento dei decreti attuativi (il cui termine di emanazione, come appena evidenziato, scadeva anch’esso ieri, 15 maggio…).
GLI AUGURI DI AB CERTIFICAZIONE
Le vicende economiche che in questo momento opprimono un po' tutta l'Europa sono note a tutto il mondo imprenditoriale e le reazioni delle aziende sono le più svariate.
Il primo istinto che molte aziende hanno è quello di tagliare tutti i costi possibili e spesso porta a fare delle scelte che si rivelano poi un accelleratore negativo.
La tentazione c di rinunciare alle proprie certificazioni è stata forte nel 2011 e probabimenlte lo sara anche nel 2012, ma se un sistema di gestione è stato ben costruito ed è ben seguito non deve essere visto come un costo, ma come un'arma in più per combattere la recessione e le difficoltà che ci si può trovare ad affrontare.
Ogni sistema organizzativo ha na sua logica e un suo scopo e saperlo ben governare è il segreto per ottenere delle economie interne. Chi vede una certificazione come un costo dimostra di non averne compreso l'utilità e di non averne il controllo.
Il messaggio che AB vuole dare a tutti i suoi clienti, attuali e potenziali, è molto semplice e viene da esperienze imprenditoriali molto diversificate: bisogna essere capaci non di tagliare costi, ma di ottimizzarli e soprattutto di ottimizzare ogni processo aziendale.
Ad un evento negativo bisogna saper reagire con una reazione positiva in grado di produrre ricchezza, qualunque sia la realtà economica in cui si muove anche perchè non bisogna dimenticare che ogni crisi economica porta automaticamente ad una selezione naturale in cui le aziende più organizzate e più efficienti riescono ad affermarsi. e a conquistare spesso nuovi spazi per il loro futuro.
OLTRE CHE BUONE FESTE DI NATALE, AB VI AUGURA SOPRATTUTTO CHE IL 2012 POSSA ESSERE COMUNQUE UN ANNO POSITIVO PER GETTARE LE BASI PER UNA RIPRESA E PER UN CAMBIAMENTO.
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